
L’intelligenza artificiale entra sempre più direttamente nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti disciplinato dal D.Lgs. 231/2001.
Il percorso di adeguamento dell’ordinamento italiano all’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689, insieme alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, sta infatti producendo importanti conseguenze anche sul fronte della responsabilità penale e dei Modelli Organizzativi 231.
La Legge n. 132/2025 ha già introdotto nell’ordinamento italiano specifiche disposizioni penali legate all’impiego dell’intelligenza artificiale e ha delegato il Governo ad adottare i decreti necessari per l’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act.
Per imprese, Organismi di Vigilanza e consulenti 231 si apre quindi una nuova area di compliance: il rischio derivante dalla progettazione, produzione, commercializzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
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Il nuovo scenario: IA e responsabilità 231
Tra gli interventi più significativi previsti nel percorso di adeguamento figura l’introduzione del nuovo art. 437-bis del Codice penale, relativo all’omessa adozione delle misure di sicurezza previste per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e all’alterazione di tali sistemi.
La fattispecie assume particolare importanza ai fini della responsabilità degli enti perché è prevista la sua collocazione nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25-vicies. ente una questione tecnologica o di conformità all’AI Act, ma può diventare anche un elemento rilevante sul piano della responsabilità penale e della responsabilità dell’organizzazione.
Quali condotte diventano rilevanti?
Particolare attenzione deve essere riservata ai sistemi di IA ad alto rischio.
Il nuovo quadro riguarda la mancata adozione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza previste per attività quali:
- progettazione;
- addestramento;
- produzione;
- immissione sul mercato;
- utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio.
Il rischio, pertanto, può interessare diversi soggetti della catena del valore dell’intelligenza artificiale: fornitori, importatori, distributori, deployer e, più in generale, organizzazioni che utilizzano professionalmente sistemi classificati ad alto rischio.
Non si tratta quindi di un problema limitato alle software house o alle aziende che sviluppano algoritmi.
Anche un’impresa che utilizza sistemi IA di terzi potrebbe dover valutare attentamente i nuovi rischi.
Non solo sistemi ad alto rischio: attenzione anche ai deepfake
Un’altra area particolarmente delicata riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la creazione e diffusione illecita di contenuti manipolati.
La Legge n. 132/2025 ha introdotto, attraverso l’articolo 26, diverse modifiche al Codice penale connesse all’utilizzo dell’IA, prevedendo anche una specifica aggravante quando il sistema di intelligenza artificiale costituisce un mezzo insidioso, ostacola la difesa oppure aggrava le conseguenze del reato.
Il tema dei deepfake e dei contenuti artificialmente generati o alterati diventa pertanto un ulteriore elemento da considerare nella mappatura dei rischi aziendali.
Perché cambia il Modello 231
L’ingresso dei rischi IA nell’universo 231 impone alle organizzazioni di superare un approccio esclusivamente informatico.
Il punto centrale diventa la cosiddetta colpa di organizzazione.
In presenza di un illecito commesso attraverso sistemi di IA, potrebbe infatti assumere rilevanza la capacità dell’ente di dimostrare di avere preventivamente identificato il rischio e predisposto un sistema organizzativo adeguato per governarlo.
Per questo motivo il Modello 231 dovrebbe progressivamente integrare l’AI Risk Management all’interno dei tradizionali sistemi di controllo.
Cosa dovrebbero fare le aziende
Le organizzazioni dotate di un Modello 231 dovrebbero innanzitutto effettuare un censimento dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati e verificare quali processi aziendali risultino maggiormente esposti.
L’aggiornamento dovrebbe quindi interessare almeno:
- Risk Assessment 231, inserendo i nuovi scenari di rischio connessi all’IA;
- Parte Generale del Modello, introducendo il governo e il controllo dei sistemi IA;
- Parti Speciali, individuando processi sensibili, soggetti coinvolti e protocolli preventivi;
- Codice Etico, disciplinando principi e limiti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale;
- Sistema disciplinare, prevedendo conseguenze per la violazione delle policy e dei protocolli IA;
- procedure aziendali, con regole per selezione, acquisto, sviluppo, configurazione e utilizzo dei sistemi IA;
- flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- Piano di Vigilanza dell’OdV, introducendo audit specifici sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.