Il Consiglio dei Ministri dello scorso 9 marzo 2023 ha approvato, in esame definitivo, il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone (whistleblower) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.
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Il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblower, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La Direttiva europea nasce con l’obiettivo di uniformare le normative nazionali in materia di whistleblowing e quindi di rendere omogeneo ed efficace il sistema di tutela nei confronti di chi segnala violazioni (i whistleblower) di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:
- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati e autonomi;
- liberi professionisti;
- tirocinanti anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. In concreto i segnalanti non possono subire ritorsioni tra cui:
- il licenziamento;
- la sospensione;
- a retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di merito negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
Sia i soggetti del settore pubblico che i soggetti del settore privato devono dotarsi di propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.
- Tutte le aziende con più di 250 dipendenti dovranno, obbligatoriamente, avere un software whistleblowing a partire dal 15 luglio 2023;
- Le aziende con più di 50 dipendenti dovranno ottemperare ai suddetti obblighi di legge a partire dal 17 dicembre 2023.Fonte: Mygovernance.it