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Come gestire i controlli del Green Pass dal 6 agosto

 

Ecco dov’è obbligatorio avere il green pass, anche in zona bianca:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici.

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Come applicare il Green Pass nei luoghi di lavoro

Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal dpcm del 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della Privacy, nel commento allo schema del dpcm, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-Dgc e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.

Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’art. 13, comma 4, infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

Fonte: redazionenews.it